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"Big results require big ambitions." (Heraclitus)

REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE

Un marchio per essere valido deve essere:

a) nuovo, ossia non deve essere gia' stato usato e/o registrato da altri per gli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi affini, ne' registrato come ditta, denominazione sociale o nome a dominio per la stessa tipologia di prodotti/servizi; va ricordato che la valutazione della novita' varia anche in funzione della notorieta' presso il pubblico dei segni precedentemente usati da altri;

b) dotato di capacita' distintiva;

Non possono, pertanto, essere registrati:

- i segni che costituiscono un'indicazione descrittiva delle caratteristiche, qualita', quantita', destinazione o provenienza geografica dei prodotti e/o servizi che sono destinati a contraddistinguere (per esempio e' stato dichiarato nullo il marchio ''ANTITEMPO'' per prodotti cosmetici, ''SEMIFLEX'' per dischi abrasivi, ''officina botanica'' per piante e fiori naturali);

- segni che rappresentano una denominazione generica del tipo di prodotti e/o servizi che il marchio dovrebbe contraddistinguere (per esempio, e' stato dichiarato nullo ''VIDEOTEQUE'' per noleggio e vendita di videocassette, ''NOCILLO'' per un liquore);

- segni che costituiscono denominazioni di uso generale o che alludono a caratteristiche essenziali o a prestazioni del prodotto, quali, ad esempio: mini, maxi, super, extra, ultra, lusso.

c) lecito cioe' non contrario alla legge, al buon costume ed all'ordine pubblico; inoltre il segno non deve costituire violazione di un altrui diritto d'autore, di proprieta' industriale o altro diritto esclusivo di terzi;

d) veritiero ossia non ingannevole sulla provenienza geografica, la natura o la qualita' dei prodotti o servizi da contraddistinguere.

La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati determina la nullita' del marchio.

MARCHIO DI FATTO E MARCHIO REGISTRATO

La creazione di un marchio e' spesso inconsapevole, in quanto un segno (nome di fantasia o la denominazione sociale o la ditta) viene utilizzato dall'impresa per contraddistinguere i prodotti o i servizi e, a causa di tale uso, diventa noto presso il pubblico come segno distintivo aziendale. In tal caso si ha il c.d. marchio di fatto.

La protezione riconosciuta in Italia al marchio non registrato dipende strettamente dalla notorieta' acquisita presso il pubblico di riferimento come segno distintivo dei prodotti/servizi di un'impresa. Tale notorieta' dovra', pero', essere dimostrata in giudizio, in caso di conflitto con marchi di concorrenti.

La mancata registrazione, quindi, pone il marchio di fatto in una condizione meno favorevole rispetto ai marchi regolarmente registrati. Infatti, se la notorieta' del marchio e' puramente locale, vi e' il rischio che terzi registrino validamente lo stesso marchio, senza che cio' possa essere impedito.

La registrazione conferisce il diritto di sfruttamento esclusivo del marchio, ossia il diritto di escludere terzi dall'uso di un segno identico o simile o confondibile con quello registrato, per prodotti o servizi, identici, simili o affini a quelli di interesse o anche non affini a quelli di interesse, se il marchio gode di rinomanza.

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