COMPUTER IMPLEMENTED INVENTION (ossia invenzioni realizzate via computer): sono invenzioni che si basano su una logica di funzionamento (programma) di un microprocessore od unita' logica equivalente.
PROGRAMMA: tipicamente e' un insieme di istruzioni contenute nella memoria di un microprocessore che venendo eseguite modificano parametri operativi interni o esterni al microprocessore. La definizione deve anche comprendere le logiche "embedded", programmi in ROM, ad es. come ASIC o FPGA, o reti combinatorie discrete (ad es. un circuito su PCB).
Contrariamente a molte voci male informate, i brevetti di SOFTWARE esistono anche all'esterno degli USA, paese che storicamente ne ha favorito e promosso la diffusione. Non a caso la legge brevettuale USA consente di tutelare con brevetto i business method, in Europa proibiti.
In altre parole, anche in Europa il SOFTWARE e' brevettabile, e da molto tempo!
Per non cadere in equivoci, e' necessario chiarire subito COSA si intende per SOFTWARE brevettabile. Il Diritto Industriale espressamente vieta i programmi per elaboratori, ma in quanto tali. Le parole "in quanto tali" devono essere cosi' interpretate: solo gli algoritmi nella loro essenza astratta sono esclusi dalla brevettazione. Vale a dire che non sono proteggibili le fasi di calcolo o le espressioni logiche se considerate nella mente del programmatore, su un foglio di carta o su una lavagna. Tutte queste manifestazioni intellettuali di un ragionamento sequenziale e logico-matematico non si possono monopolizzare. Ma le dirette traduzioni in pratica si'.
Facciamo un esempio. Se qualcuno inventa un nuovo algoritmo di calcolo per realizzare un filtro digitale, ad es. combinando in modo ingegnoso una serie di addizioni e moltiplicazioni, in modo che il costo computazionale diminuisca, non puo' purtroppo brevettare tale algoritmo in se'. Altrimenti nessun libro lo potrebbe citare, o nessuna universita' insegnare, e il progresso scientifico si arresterebbe. Pero' una realizzazione pratica dell'algoritmo, ad es. un DSP caricato con istruzioni che eseguite applicano l'algoritmo, si puo' (e si dovrebbe) brevettare!
Se la traduzione pratica di un concetto astratto e' brevettabile, un'azienda o un imprenditore puo' ben accontentarsi. Vogliamo dire che nonostante le limitazioni "sulla carta" all'ambito brevettabile per il software, quanto resta di proteggibile copre in pratica tutte le alternative commerciali o economicamente interessanti. Se un'azienda inventa un nuovo programma per il controllo di un centro di calcolo non si arrabbiera' molto non potendo proteggere l'algoritmo in se', ma sara' soddisfatta invece di proteggere ogni macchina che lo utilizza, il programma che controlla il centro di calcolo e un supporto col programma in esso memorizzato.
Nella frase precedente abbiamo scritto proprio "programma", non e' un errore. Vien da chiedersi se ci sia un'incongruenza con quanto affermato poco prima. Ebbene, per dissipare ogni dubbio aggiungiamo che anche un programma e' proteggibile in se' purche' la sua esecuzione dia un risultato tecnico e tangibile. Si capisce quindi come lo spettro di applicazioni industriali sia notevolmente piu' ampio di quanto sembrava all'inizio.
Tornando all'esempio del filtro digitale, quell'algoritmo non e' proteggibile in se' se il suo risultato computazionale e' ad es. un altro filtro (e quindi entita' astratta) oppure ad es. un calcolo di coefficienti tramite un metodo piu' veloce. Ma se l'algoritmo riesce a dare un'uscita di campioni (e quindi un segnale elettrico fisicamente rilevabile) con qualche peculiarita', si puo' proteggere non solo un DSP che contiene il programma, ma anche il programma caricabile su tale DSP. Ovviamente un nuovo filtro sarebbe proteggibile come metodo numerico eseguito da un DSP su campioni REALI.
Lo spartiacque che divide gli algoritmi brevettabili da quelli esclusi e' in sostanza la capacita', o l'effettiva applicazione, dell'algoritmo di/per dare o generare un risultato applicato o applicabile al mondo fisico o industriale.
Per fare ottimi brevetti di SOFTWARE, piu' che per altri rami tecnologici, serve obbligatoriamente un' ottima conoscenza tecnica (elettronica, informatica, sistemistica).
Nello Studio CB confluisce tutta l'esperienza di ingegneria e ricerca APPLICATA acquisita non solo da una laurea in ingegneria elettronica, ma anche da anni successivi in R&D, ricerca di dottorato e continua specializzazione e curiosita'.
Questa solida base tecnica si sposa con la conoscenza della materia brevettuale, in ogni sua diramazione e sfumatura per le varie leggi brevettuali del mondo. Ovviamente sarebbe un errore scrivere un brevetto sempre nello stesso modo e con le stesse tecniche sapendo che il suo testo verra' vagliato da esaminatori nazionali con regole diverse. Pertanto non solo dal cliente va prima acquisito il previsto orizzonte territoriale cui il brevetto e' rivolto, ma quest'ultimo andra' scritto cercando di coniugare e soddisfare tutti i requisiti nazionali. Solo cosi' si garantisce un ambito di protezione definito, ampio e uniforme (senza troppe variazioni territoriali).