Il Codice della proprieta' industriale descrive cio' che non puo' essere brevettato:
Non sono considerati brevettabili i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.
Traducendo la lettera della legge in istruzioni pratiche, si puo' brevettare ogni soluzione di un problema tecnico. La parola 'tecnico' e' chiave.
Non sono brevettabili le idee astratte, le teorie o le scoperte scientifiche (ad es. la gravita'), ma si puo' brevettare qualsiasi meccanismo, dispositivo o metodo che sfrutti tali concetti.
Si noti che i programmi per elaboratore, o il software in genere, sono esclusi dalla brevettabilita' solo in quanto tale! Significa che solo il software a livello astratto, inteso come processo logico, non e' brevettabile, ma lo e' ogni apparecchio che lo incorpori per ottenere un effetto tecnico. Vi rimandiamo alla sezione specifica per un approfondimento.